Amministrazioni Condominiali Annicchiarico Pietro

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Il decreto Cura Italia è legge: tra ordini del giorno ed emendamenti, il condominio quasi del tutto ignorato anche durante l'emergenza coronavirus Fonte:

È notizia di questi giorni, come si suole dire rimbalzata su diversi media, che alla Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 18/2020, il così detto decreto Cura Italia, si sia parlato anche di condominio. Sottovoce, verrebbe da aggiungere.

Un interessamento che non ha prodotto nessun apprezzabile risultato; qualche timido segnale c'è stato, ma non di più. Il decreto Cura Italia è stato da poco approvato dalla Camera col voto finale, dopo essere stato già approvato del Senato. Esso è stato convertito in legge, dunque.

Riteniamo comunque utile dar conto della cronaca dei fatti, senza addentrarci nell'esame delle norme.

Per riscostruire nel dettaglio, è bene andare per ordine.

Ordine del giorno, cioè impegnati a fare qualcosa…ma se non lo fai non accade nulla

L'ordine del giorno è nient'altro che un atto con la quale il Parlamento, in questo caso la Camera dei deputati, impegna il Governo a fare/valutare qualcosa.

Nel nostro caso, l'ordine del giorno n. 9/2463/188, primo firmatario on. Roberto Cataldi, per tutta una serie di ragioni sintetizzabili nei riflessi dell'emergenza sanitaria derivante dell'infezione da coronavirus in relazione alla gestione del condominio «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi per fronteggiare l'emergenza e favorire il regolare svolgimento dell'attività di gestione dei condomini».

Il Governo ha espresso parere favorevole.

Che cosa succederà se il Governo non fa nulla?

Assolutamente niente, in termini legali. Al più, forse, quel deputato potrà lamentare che il Governo non ha mantenuto la parola data e al più non votare la fiducia in determinate circostanze.

Al di là di ciò, però, niente.

Certo, l'ordine del giorno è stato considerato accoglibile, quindi, in teoria, speriamo in pratica, si dovranno attendere valutazioni del Governo circa l'opportunità di adottare norme in materia condominiale per fronteggiare l'emergenza e ormai soprattutto le conseguenze dell'emergenza coronavirus.

Emendamento, articolo presentato…inutilmente

Ancor meno rilevante, poi, la questione dell'emendamento che avrebbe dovuto inserire nel disegno di legge di conversione una norma dedicata al condominio negli edifici.

Emendamento che è inutile commentare, ma che era già inutile valutare in quanto (ahinoi!) nato morto, visto che - presentato nella seduta del 22 aprile 2020 - era stato cassato assieme ad un'altra nutrita schiera di proposte in quanto il Governo aveva posto la questione di fiducia sul testo approvato in Senato.

Conclusione: che senso ha soffermarsi su di un testo che non entrerà mai in vigore?

Ordine del giorno ed emendamento, è bene precisarlo, sono due atti differenti: il primo potrebbe, ce lo si augura, avere degli sviluppi. Il secondo, nemmeno specificamente considerato, no.

Per la cronaca, qui di seguito il testo dell'ordine del giorno sul quale il Governo ha espresso parere favorevole e il testo dell'emendamento non considerato, data la questione di fiducia posta dall'esecutivo.

La Camera,

premesso che:

in questo periodo di emergenza «COVID-19» è emersa la necessità di normare le assemblee condominiali prevedendo un possibile loro svolgimento mediante videoconferenza. Ciò anche in ragione del fatto che è indispensabile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale e quelle relative alle limitazioni della libera circolazione delle persone contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Coronavirus» dell'8 marzo 2020, all'articolo 2, comma 1, lettera b), che ha sospeso gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, comprese le assemblee condominiali;

l'assemblea condominiale è regolamentata dall'articolo 1136 del codice civile che però non precisa se l'intervento richieda anche la presenza fisica o se sia possibile anche una partecipazione da remoto;

l'articolo 66 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, stabilisce, dal suo canto, che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve indicare espressamente il luogo ove si svolge la riunione, facendo intendere che debba essere un luogo fisico, come confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità;

in tale situazione si rende necessario un mirato intervento legislativo volto a colmare le lacune della normativa condominiale che, allo stato, non prevede la possibilità di effettuare assemblee in videoconferenza;

la situazione attuale sta oltretutto determinando un blocco totale delle attività condominiali (salvo iniziative assunte in via autonoma dall'amministratore di condominio) e va evidenziato, peraltro, che non risulta sospeso l'obbligo di cui all'articolo 1130, n. 10 del codice civile che prevede di «Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni», ossia entro il 30 giugno 2020.

Una eventuale inadempienza sotto questo profilo, comporta, oltretutto, la revoca dell'amministratore;

tale blocco sta anche pregiudicando significativi interessi economici e di sicurezza afferenti alla necessità di dare corso alla ricostruzione di edifici terremotati e alla ristrutturazione di parti di edifici pericolanti. Il blocco preclude inoltre l'utilizzo di benefici fiscali come il sisma bonus e l'ecobonus;

si appalesa dunque l'urgenza di interventi normativi che possano garantire la sicurezza per i condomini senza precludere la possibilità di svolgere regolarmente le assemblee avvalendosi anche dei moderni sistemi di videoconferenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi per fronteggiare l'emergenza e favorire il regolare svolgimento dell'attività di gestione dei condomini.

9/2463/188. Cataldi, Perantoni, Dori, Saitta.

Art. 72-quinquies. (*emendamento non considerato)

(Disposizioni in materia condominiale)

1. Per prevenire la diffusione del COVID-19 a tutela dei condomini e di chi lavora all'interno del condominio, è fatto obbligo all'amministratore in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di effettuare ogni due settimane fino a cessata emergenza, la sanificazione delle parti comuni e di lavoro del condominio con prodotti specifici.

2. L'attività di amministratore immobiliare e condominiale, codice ATECO 68.32.00, può svolgersi nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste per la prevenzione della diffusione del COVID-19.

La protezione civile e le Autorità competenti sono tenute ad informare l'amministratore di eventuali casi di positività al COVID-19 all'interno del condominio o all'obbligo di quarantena.

In tal caso la sanificazione di cui al comma precedente deve essere effettuata settimanalmente.

3. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «È fatto divieto all'amministratore di riscuotere le quote condominiali presso il proprio studio o presso il condominio», sempre al comma 7 sostituire: «far tramite» con «riscuotere e pagare» e «su uno specifico conto corrente» con: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

4. Nel caso il mandato dell'amministratore fosse scaduto o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall'assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all'atto della nomina.

5. In deroga al primo comma, numero 10), dell'articolo 1130, del codice civile, la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è posticipata a dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.

6. Per eventuali necessità urgenti e indifferibili l'amministratore è tenuto ad esercitare i poteri conferitigli al momento dell'accettazione del mandato e dall'articolo 1130 e successivi del codice civile, emanando anche regolamenti idonei a garantire le necessarie norme di sicurezza dell'edificio e per consentire un adeguato proseguimento dell'attività condominiale, continuando a disciplinare l'uso delle cose comuni.

Può emettere quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo di spesa approvato, oltre eventuali e ulteriori impegni di spesa ordinari e straordinari, ivi compresi gli oneri per la sanificazione di cui al comma 1, che possono essere riscosse a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

Il rendiconto delle spese straordinarie sarà reso disponibile nella prima assemblea utile.

7. Nel caso all'interno del condominio non si possano garantire idonee misure sanitarie per prevenire il contagio del COVID-19, anche nel rispetto del Testo Unico n. 81 del 2008, l'attività di portierato, di sorveglianza e di giardinaggio da parte di dipendenti del condominio viene sospesa fino a cessata emergenza.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Qui il link al sito della Camera, con specifico riferimento alla pagina dove sono presenti i testi menzionati.

 

Fonte: https://www.condominioweb.com/decreto-cura-italia-coronavirus-condominio.16903